Not. Gaetano Petrelli
Con D.M. 22 ottobre 2001 n.
408 (in G.U. n. 270 del 20.11.2001) sono state dettate disposizioni attuative della
legge 21 novembre 2000, n. 342, ed in particolare degli articoli da 17 a 21, ai
sensi dei quali le societą destinatarie dei conferimenti e le societą
conferenti di cui all'articolo 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n.
218, possono applicare le imposte sostitutive dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attivitą produttive sulla
differenza tra il valore dei beni o delle azioni ricevuti a seguito dei
predetti conferimenti e il loro costo fiscalmente riconosciuto.